Il Giudice di Pace di Perugia, nella persona della dott.ssa C. Cristiani, ha condannato Umbra Acque S.p.a. a rimborsare la quota di depurazione non dovuta, per chi non era o non è servito da depuratore funzionante, a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n.335/2008, applicando al rimborso la prescrizione decennale, e condannando altresì il gestore al pagamento delle spese di giudizio.
Con sentenza n.1031, del 14 novembre 2015, il Giudice di Pace ha infatti accolto il ricorso presentato da un utente, con il supporto del Comitato Umbro Acqua Pubblica e con l’assistenza dall’avv. Sandro Ponziani, del foro di Città di Castello, con il quale si chiedeva il riconoscimento del diritto al rimborso degli importi indebitamente corrisposti ad Umbra Acque, non solo dal novembre 2008 in poi, ma anche dal maggio 2003 al novembre 2008.
Infatti all’utenza del ricorrente, pur non essendo servita da alcun impianto di depurazione, Umbra Acque Spa, difesa dall’avv. Carlo Calvieri, aveva sempre addebitato la quota di tariffa riferita alla depurazione, non più dovuta.
L’Ambito Territoriale Integrato n.1 n.2, dell’Umbria, ed Umbra Acque, hanno optato per una interpretazione estremamente restrittiva della sentenza della Corte Costituzionale, lesiva dei diritti degli utenti, volta a rimborsare la depurazione calcolandola soltanto per cinque anni dalla data della domanda di rimborso.
Il Giudice di Pace di Perugia, ha invece accolto quanto sostenuto dall’Avv. S.Ponziani, secondo il quale il rimborso doveva essere calcolato in maniera retroattiva per dieci anni ( e non cinque), a ritroso dalla data della sentenza, quindi dal 2003, inizio della gestione di Umbra Acque e considerato come una somma unitaria, da rimborsare all’utente, con prescrizione pertanto decennale, ai sensi dell’art. 2946 del Codice civile, trattandosi di somme indebitamente percepite da Umbra Acque e quindi soggette al regime di cui all’art. 2033 c.c. (come più volte ribadito anche da numerose Sezioni Regionali della Corte dei Conti).
Ma il Giudice di Pace si è spinto anche oltre, ed ha ritenuto che a seguito della legge n.13/2009, che ha previsto per i gestori l’obbligo del rimborso entro il 30.09.2014, soltanto da tale data siano iniziati a decorrere i termini di prescrizione e quindi l’istanza.
La sentenza assume pertanto una notevole importanza, considerato che Umbra Acque spa dovrà rimborsare al ricorrente – e agli altri utenti non serviti da impianti di depurazione funzionanti, che faranno ricorso – le somme indebitamente corrisposte per la depurazione, fin dall’inizio della gestione di Umbra Acque spa.
Rassegna stampa:articolo tamtam
articolo messaggero
rassegna stampa: articolo tamtam