Comitato per la difesa del Rio Fergia
c/o casetta dell’amicizia
Boschetto
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Comunicato stampa
18-aprile 2008
Roma 17 -04-2008 prima udienza della causa intentata dalla Comunanza Agraria di Colle-Ville S. Lucia ecc… contro Regione dell’Umbria e società Idrea .
Il giorno 17 aprile 2008,si tenuta a Roma, presso il Ministero della Giustizia davanti al Magistrato di Cassazione avv. dott. Franco Carletti, Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici per Umbria – Lazio e Toscana, la prima udienza della causa intentata dalla Comunanza di Colle,Ville, Santa Lucia,Boschetto, Gaifana ecc. ..contro la Regione Umbria, contro
l’agenzia regionale per la protezione ambientale per l’Umbria – A. R.P. A.,
nei confronti di Idrea s.r.l. Per l’annullamento della determina dirigenziale 25 maggio 2007,n 4860 a mezzo del quale il dirigente del servizio5° “Difesa del suolo,cave,miniere ed acque minerali”accordava la concessione di acqua minerale denominata “Idrea” a tale Idrea s.r.l. in comune di Gualdo Tadino della superficie di 290 ettari, ed ha approvato,su proposta della concessionaria, la delimitazione della “Zona di protezione igienico sanitaria”, della “Zona di tutela assoluta”, della “ Zona di rispetto ristretta” nella parte in cui ha ricompresso nella corrispondente perimetrazione i terreni siti in comune di Gualdo Tadino oggetto di diritti di godimento collettivo a favore degli appartenenti alla Comunanza di Colle ecc…
Per la mancata comparizione del comune di Gualdo Tadino, la causa è stata rinviata al giorno 27 giugno 2008.
I Cittadini tramite la Comunanza contestano che la Regione, nonostante abbia conoscenza diretta degli “Usi civici” esistenti sul proprio territorio……..,in nessuna considerazione ha tenuto l’esistenza dei diritti promiscui collettivi esistenti sui terreni cennati,,,
La Comunanza ritiene che non ci possa essere un soggetto terzo, in questo caso la Regione, che commercializza l’uso dei terreni impedendo agli utenti dell’ “abutinato “ l’acquisizione dei legittimi frutti arrecando grave e continuativo danno.
La comunanza ritiene altresì, cosa condivisa in dottrina ed in giurisprudenza, che la materia oggetto del ricorso sia riservata interamente ed esclusivamente alla giurisdizione del commissario demaniale agli usi civici correttamente investito dal Giudice del TAR Umbria.
Pertanto, il giudice adito ha correttamente evidenziato come, in materia di regolamento di giurisdizione la questione vada pregiudizialmente decisa dal giudice degli usi civici.