Secondo il D.M. 30/9/2009 il rimborso del canone di depurazione, applicato in bolletta e non dovuto, deve avvenire a seguito di richiesta dell’utente. Questo principio è stato applicato alla lettera da Umbra Acque spa anche se avrebbe potuto, come hanno fatto altri gestori, rimborsare automaticamente le circa 35000 utenze non servite da depurazione che risultano dagli elenchi pubblicati.
Il ricorso è stato promosso da due utenti a causa della “singolare applicazione” della sentenza della C.C. 335/2008, rispetto ad altri gestori non umbri.
Come afferma l’Avv. Sandro Ponziani, per conto dei cittadini ricorrenti, Umbra Acque spa avrebbe dovuto rimborsare agli utenti non provvisti di servizio di depurazione, il canone relativo ai 10 anni antecedenti la data della sentenza. In ogni caso il rimborso doveva decorrere dalla data dell’ottobre 2008 e non dalla data della richiesta.
Al contrario, Umbra Acque spa, dopo aver pubblicato gli elenchi degli aventi diritto al rimborso, tra l’altro incompleti, si è guardata bene dall’informare i cittadini riguardo la richiesta, rimborsando i fortunati che lo hanno saputo anche attraverso l’attività di questo comitato, ma solo per 5 anni anteriori alla data della richiesta.
Per esempio se un utente ha presentato richiesta nel 2012, ha avuto il rimborso per il periodo 2007-2012 e non dal 2003, come gli sarebbe spettato.
Se all’utente è stato tolta la depurazione dalla bolletta nel 2008, non ha avuto alcun rimborso per il periodo precedente e si deve ritenere soddisfatto!
Gli utenti che non presentano richiesta non vedranno mai un centesimo di rimborso e si spera che gli sia stato tolto il canone dalla bolletta!
Restiamo in attesa della decisione del Giudice di Pace di Perugia che ci auguriamo non si discosti dalle 11 sentenze dei 2 Giudici di Pace di Arezzo su altrettanti ricorsi assistiti dall’Avv. Ponziani, che hanno dato ragione ai cittadini.
Elenco utenti aventi diritto al rimborso della depurazione:
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