Skip to content


Risposta dei cittadini al Segretario Generale del Comune di Perugia

 

Leggi il parere del Segretario Generale del Comune di Perugia in merito alla Proposta di delibera di iniziativa popolare per la ripubblicizzazione dell’acqua 

segretario generale 1

segretario generale 2

Leggi la risposta dei cittadini 

l’acqua è un diritto non una merce!

Lettera aperta dei cittadini del Comune di Perugia  ai membri della IV Commissione Consigliare, ai Capogruppo del Consiglio Comunale di Perugia, al Sindaco,  al Presidente del Consiglio  e ai Consiglieri del Comune di Perugia.

Perugia 4 gennaio 2009

   

Abbiamo avuto notizia del parere  espresso dal Segretario Generale sulla proposta di delibera d’iniziativa popolare di modifica dello Statuto Comunale, presentata a questo comune da 1238 cittadini, per iniziare il percorso di  ripubblicizzazione del servizio idrico integrato.

 

In merito a quanto espresso in tale parere, ci preme evidenziare quanto segue:

 

         Nella proposta di delibera non viene espressamente riportato l’articolo dello statuto da modificare, ma si sottintende che si tratti dell’art. 7, visto che è quello che riguarda i servizi pubblici. Si riportano invece chiaramente i punti da inserire come modifica.

         La dicitura “diritto umano all’acqua” come  “inalienabile”,  non è da intendersi come riferita solo al ”bene”  ma  al “diritto umano”  che non è una cosa tangibile, quindi, si immagina, nemmeno alienabile. Riconoscere il diritto umano all’acqua è oggi un segno di civiltà e di democrazia.  Come definire una società dove i diritti sono riconosciuti solo a chi li  può comprare? Fortunatamente a questa domanda hanno già dato una risposta coloro che ci liberarono dalla dittatura e scrissero per noi la Costituzione!   In ogni caso e per fortuna,  il diritto all’acqua come  inalienabile è riconosciuto anche dalla Carta Europea, dal CNEL nel documento “tutela delle risorse idriche”, approvato dall’Assemblea plenaria del 5 giugno 2008, dove viene affermato che “l’acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale” e al capitolo 3.12 dello stesso documento “ i soggetti gestori delle grandi adduzioni e trasferimento d’acqua è opportuno che vengano configurati, per la natura stessa dei loro compiti istituzionali, come Enti Pubblici […] in questo quadro è opportuno che, fermo restando il carattere pubblico del servizio ed il regime demaniale delle reti idriche, la decisione relativa alla tipologia di questo soggetto rimanga nella piena titolarità degli EELL”.

         Sul fatto che dichiarare l’acqua  “una risorsa da utilizzare fuori dalle leggi di mercato” sia in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria, porta a chiedersi a quale normativa si faccia riferimento, visto che nessuna delle normative vigenti obbliga a privatizzare le risorse, ma tutte si riferiscono ai servizi pubblici economicamente rilevanti per  tutelare le regole della libera concorrenza.

         Sull’ultimo punto evidenziato, possiamo ripetere quanto già indicato nella relazione allegata alla proposta, e cioè che lo Stato, e il Governo, non hanno più competenza regolamentare esclusiva sui servizi comunali essendo entrato in vigore il nuovo titolo V della Costituzione. In virtù di quest’ultimo il  Consiglio di Stato fermò il regolamento della finanziaria del 2002 che tentava di obbligare la trasformazione di tutte le aziende speciali e consorzi comunali in SPA e Srl e quindi  i comuni hanno piena autonomia nella gestione dei servizi pubblici. Quanto sopra è  supportato dalla seguente documentazione:

 

1) Parere della  Corte dei Conti Lombardia 195/2009:       “ In   effetti    l’ordinamento   lascia all’autonomia    delle   singole amministrazioni   l’individuazione  di  interessi   pubblici da soddisfare   per assurgere a servizi pubblici e prevede la gestione delle attività così individuate attraverso una serie vastissima di organismi…” e ancora “L’ambito di disciplina previsto dall’art. 23bis del D.L. n. 112/2008 riguarda i servizi pubblici a rilevanza economica. Tuttavia, non è possibile individuare a priori, in maniera definita e statica, una categoria di servizi pubblici a rilevanza economica, che va, invece, effettuata di volta in volta, con riferimento al singolo servizio da espletare, da parte dell’ente stesso”;

 2) Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo COM (2004) 374: “…le autorità pubbliche competenti (Stato, Regioni, Comuni) sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)”; è peraltro noto che non esiste alcuna norma europea che sancisce l’obbligo per le imprese pubbliche di trasformarsi in società private (come ribadito da: Corte di giustizia CE, 2005; Commissione CE 2003 e 2006; Parlamento CE, 2006). 

Ribadiamo quindi che adottare la proposta di delibera  di modifica dello statuto presentata dai cittadini di Perugia dipende esclusivamente dalla  volontà politica di questo Consiglio Comunale, che, ci aspettiamo, vada nel senso del rispetto e dell’ascolto della volontà popolare che ha scelto la difesa dell’Acqua e della sua gestione come Bene Comune.

 

Posted in MODIFICHE DEGLI STATUTI COMUNALI IN UMBRIA.